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TAVOLE DI FONDAZIONE
dell' "Istituto Evaristiani del Sacro Cuore" con sede
centrale a Donigala Fenughedu - ORISTANO.
Premesso che dal 1924 esiste un Ente di
fatto da me fondato, con fini assistenziali, cui Enti pubblici affidano dei
minori e che tale Ente, denominato "Istituto Evaristiani del Sacro
Cuore" è costituito da un'organizzazione maschile e parallelamente da una
femminile, composta da sole donne, aventi le loro case nettamente distinte da
quelle degli uomini, con loro Superiore e una loro Direttrice in capo;
ispirandomi ai sensi del S. Vangelo che consiglia di porre i beni temporali a
gloria di Dio e a utilità del prossimo, stabilisco queste tavole di fondazione:
Art. 1°)
Stabilisco che tutto il mio patrimonio, niente escluso, che di fatto
è a disposizione dell'Opera anzi nominata, passi giuridicamente di proprietà
dell'Opera stessa: "Istituto Evaristiani del S. Cuore", non appena
esso sarà giuridicamente costituito in ente morale.
Se però alla data della mia morte non si fosse ancora pervenuti alla
costituzione di tale ente, il patrimonio predetto passi di proprietà, solidale
e indivisa, dei sei membri dell'Istituto che mi riservo d'indicare per
testamento, alle seguenti condizioni:
a) Essi non potranno vendere alcuna parte del patrimonio.
b) Dovranno lasciare, per testamento, ciascuno la propria
quota, ad altro socio dell'Istituto, imponendo ai successori eredi, il medesimo
obbligo di designare ciascuno un altro socio, in modo da assicurare la
perpetuità dell'istituto.
c) Il reddito dei beni andrà a esclusivo beneficio della
Istituzione, per l'attuazione del suo scopo.
Art. 2°) Scopo dell'Istituto "Evaristiani del S. Cuore":
a) Di perseguire la santificazione dei propri membri,
mediante una vita intemerata, dedita alla carità e alla fede cristiana, secondo
i dettami della S. Chiesa Cattolica.
b) Ricoverare, allevare, educare e avviare poi a un mestiere,
secondo la loro inclinazione, i bambini orfani e comunque privi di assistenza,
nei limiti consentiti dalle possibilità, si che possano un giorno essere onesti
e laboriosi cittadini.
c) Avvicinare la gioventù fuorviata e senza religione per
condurla alla fede con la forza dell'esempio e la parola umile e fraterna.
d) Promuovere opere di carità secondo le circostanze e i
tempi, in soccorso del prossimo che versa in estrema miseria, sempre secondo le
disponibilità dell'Opera.
Art. 3°)
"L'Istituto Evaristiani del S. Cuore" è e sarà composto di
soli laici, con casa Madre a Donigala Fenughedu.
Esso vivrà dei frutti del patrimonio e del lavoro dei suoi componenti, per i
quali è prescritta un'occupazione, un'attività che produca direttamente o
comunque che abbia per scopo la vita e la prosperità dell'Istituto.
Art. 4°)
Può essere congregato nell'Istituto ogni cattolico ove non si
oppongano legittimi impedimenti.
Art. 5°)
E costituito un Superiore Generale che ha la rappresentanza giuridica
dell'Istituto. Egli amministra i beni dell'Istituto secondo le norme precisate
nella presente tavola di fondazione.
Art. 6°)
Il Superiore Generale è nominato per sei anni (è rieleggibile) a
maggioranza di voti, tra coloro che siano membri effettivi nell'Istituzione
stessa, da almeno dodici anni e che abbiano compiuto almeno quarant'anni di
età.
Art. 7°) CAPITOLO GENERALE
Organo elettore del Superiore Generale e dei membri del Consiglio Generale è il
Capitolo. Esso è costituito, oltre che dal Superiore Generale che ne è il
capo, e del suo Consiglio, dai congregati, detti fratelli, che siano membri
effettivi dell'Istituto da almeno dieci anni, o come disposizione transitoria,
che abbiano almeno dieci anni di appartenenza all'Istituto.
Se l'Istituto domani dovesse avere una moltitudine di membri, il numero dei
componenti il Capitolo Generale sarà limitato a un centinaio e sarà formato da
delegati eletti nelle varie sedi.
Art. 8°) CONSIGLIO GENERALIZIO:
E' costituito un Consiglio Generalizio, composto di cinque membri: esso coadiuva
il Superiore Generale nell'Amministrazione dell'Ente, nei termini precisati
negli articoli seguenti:
a) I membri del Consiglio sono eletti, ciascuno con
successiva votazione, a maggioranza di voti, tra coloro che, avendo compiuto i
trentacinque anni, sono da dodici anni membri effettivi.
b) Il Superiore Generale sceglierà tra i cinque membri su
menzionati, il suo Vicario e il suo Segretario. Quest'ultimo però, può anche
sceglierlo fuori del Consiglio.
c) I Consiglieri durano in carica sei anni e sono
rieleggibili.
Art. 9°) FACOLTÀ DEL SUPERIORE GENERALE:
a) Egli è il capo della società e la governa secondo le
costituzioni, rende esecutivo qualsiasi deliberato.
b) Ha la facoltà di trasferire confratelli da una casa
all'altra.
c) Può dispensare temporaneamente uno o più membri da
qualche obbligo imposto dalle Costituzioni.
d) Vigila perché la disciplina nella società sia mantenuta
e siano osservate da ciascuno le costituzioni.
e) Visita con frequenza tutte le Case della Istituzione
(almeno una volta all'anno) preferibilmente all'improvviso, personalmente o per
mezzo di un suo delegato.
f) All'occorrenza, di propria iniziativa, può impartire
quegli ordini che a lui sembrino utili per conservare e rafforzare la
disciplina, la pace, la concordia tra i fratelli, come pure a togliere qualche
disordine.
g) Può trasferire, col parere favorevole del suo Consiglio,
un Superiore locale.
h) Applica i deliberati che prenderà col suo Consiglio,
riguardanti le punizioni meritate dai congregati.
i) Decide sull'ammissione dei nuovi membri.
l) Quando un voto deliberatorio del Consiglio fosse, a
giudizio del Superiore Generale, contrario alle Costituzioni, egli può
sospenderne l'esecutorietà fino a che il Capitolo Generale si sia pronunciato
in merito.
m) Il Superiore Generale può disporre annualmente, senza il
voto del Consiglio, di una somma non superiore alle duecentomila lire. Il
Consiglio però, secondo le condizioni finanziarie, può accordare la
disposizione di una somma maggiore.
n) Deve, alla fine della carica, prima delle elezioni,
redigere un accurato rendiconto e fare una relazione circa l'amministrazione di
tutti i beni della Istituzione (durante la sua carica) e lo stato finanziario
dell'Opera stessa.
o) Non può fare donazioni di mobili o immobili o di somme.
p) Può far acquisti di mobili e immobili solo col voto
favorevole del suo Consiglio.
q) In caso di parità di voti nel Consiglio Generale, decide
il parere del Superiore Generale.
Art. 10°) DEL CONSIGLIO GENERALIZIO
Il Consiglio Generalizio ha voto deliberatorio:
a) Per l'ammissione dei nuovi membri nell'Istituto o per il
licenziamento di essi, cioè di membri effettivi.
b) Per la fondazione o abolizione di una figliale, di un
orfanotrofio e altra Opera.
c) Per la nomina e la deposizione dei Superiori in
sott'ordine.
d) Per proporre la convocazione di un Capitolo Generale
straordinario.
e) Ogni volta che cinque membri del Consiglio danno voto
unanime su una proposta.
f) Negli altri casi il voto è consultivo.
Art. 11°)
E proibito devolvere in erogazioni, fondi per altri scopi che non
siano quelli tracciati dalla presente tavola di fondazione.
Art. 12°) Dell'ECONOMO GENERALE
Tutti i beni temporali, mobili e immobili dell'Ente, sono amministrati
dall'Economo Generale, sotto la direzione del Superiore Generale e la vigilanza
del Consiglio.
L'Economo non può essere Consigliere, ma deve essere messo a far parte del
Consiglio ogni volta che si trattino affari riguardanti l'amministrazione dei
beni.
Nella Casa Madre, in luogo sicuro, deve essere riposta una cassa ad armadio, con
tre chiavi diverse, tenute una dal Superiore Generale, la seconda dal Fratello
Vicario e la terza dall'Economo.
Tutti e tre devono essere presenti ogni volta che la cassa deve aprirsi o
chiudersi.
In questa cassa devono conservarsi, oltre ai danari che non siano depositati in
qualche banca o ufficio postale, i titoli e i documenti che si riferiscono alla
proprietà dell'Ente.
L'Economo Generale deve accuratamente notare tutto quello che viene messo o
tolto.
Alla fine di ogni semestre, l'Economo Generale deve presentare il rendiconto di
tutta l'amministrazione ed esibire i libri di cassa e altri. Questi devono
essere esaminati dal Superiore Generale e dai fratelli del Consiglio e, nel
caso, approvati con dichiarazione firmata.
Il controllo della cassa e dei registri può farsi quando il Superiore Generale
e il Consiglio lo ritengono opportuno.
L'Economo Generale è eletto ogni sei anni dal Capitolo Generale.
Art. 13°) DEL VICARIO GENERALE
Il Vicario Generale supplisce il Superiore Generale durante la stia assenza e
quando ne abbia incarico.
Art. 14°) SEDUTE DEL CONSIGLIO GENERALE
Il Segretario Generale deve stendere un verbale in ogni seduta, circa le cose
trattate; verbale che sarà sottoscritto da ciascun membro presente alla seduta
stessa. In ognuna di queste avrà la presidenza il Superiore Generale. I
fratelli del Consiglio devono, osservando il dovuto rispetto e discrezione,
liberamente e schiettamente, manifestare il loro parere, secondo scienza e
coscienza.
Art. 15°) DEI DIRETTORI LOCALI
I Direttori Locali saranno designati dal Direttore Generale, con l'approvazione
del suo Consiglio.
Essi durano un carica tre anni e sono rieleggibili, non però per la terza volta
nella stessa sede.
Durante il tempo della sua carica, il Direttore Locale, non può essere rimosso
se non vi sia un motivo speciale e solo col voto del Consiglio Generalizio.
In ogni residenza devono esservi almeno tre fratelli.
Il Direttore Locale è in ogni tempo e per ogni riguardo, responsabile, di
fronte al Direttore Generale, del fedele disimpegno della sua carica. Egli è
tenuto a ricorrere a lui per consiglio, specie nei casi di maggiore importanza e
di regolarsi secondo i suoi ordini.
Il Direttore deve inoltre vigilare affinché i fratelli che ne dipendono,
osservino coscienziosamente le costituzioni. Deve porre ogni cura per il loro
benessere spirituale e temporale; in particolare deve procurare che la pace, la
concordia e il reciproco amore fraterno, regnino nella Comunità.
Per l'amministrazione dei beni, provvederà direttamente o avrà alle sue
dipendenze, se ciò sarà prescritto dall'Organo Direttivo Superiore, un Economo
Locale.
Terrà e farà tenere sempre aggiornato l'inventano e così la regolare tenuta
della registrazione delle entrate e delle spese.
Ogni semestre, il Direttore Locale, trasmetterà al Superiore Generale,
un'accurata relazione circa l'andamento della casa, come pure circa la condotta
dei confratelli a lui soggetti. Presenterà pure, allegato a tale relazione, un
prospetto delle entrate e delle uscite.
Art. 16°) DELL'ISPETTORE
Con l'estendersi dell'Istituto, le Comunità si raggrupperanno in distretti e
province, rette ciascuna da un Ispettore che verrà eletto dal Superiore
Generale col suo Consiglio. Durerà in carica cinque anni e sarà rieleggibile.
Art. 17°)
Ai sensi del diritto civile, il quale accorda, a chi costituisce una
fondazione, l'amministrazione dei beni che la compongono, il sottoscritto si
riserva, vita naturaldurante, tale amministrazione, coadiuvato da due
consiglieri ch'egli stesso delega a tale scopo. DONIGALA
FENUGHEDU, 20 GIUGNO 1950
ORISTANO. |